Riconosciuta una tantum di 350€ parametrato sul IV livello per i dipendenti del settore terziario della distribuzione e dei servizi, importo da erogare in due tranche di 175 € e da riparametrare sugli altri livelli. Questo è quanto previsto in occasione del rinnovo contrattuale avvenuto il 22 marzo 2024 del CCNL Commercio Confcommercio.
Di cosa si tratta?
È un importo forfettario una tantum aggiuntivo alla retribuzione per il CCNL Commercio Confcommercio erogato per il mancato rinnovo del CCNL alla sua scadenza, la c.d. “carenza contrattuale”. Questo importo è riparametrato e ridotto in caso di assenze, aspettative non retribuite, part time, sospensioni/riduzioni dell’orario di lavoro concordato con Accordo sindacale, instaurazioni o cessazioni del rapporto di lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023.
Quando sarà erogato?
Due tranche:
- retribuzione di luglio 2024;
- retribuzione di luglio 2025.
A chi spetta?
- Ai lavoratori in forza al 22 marzo 2024.
- Ai lavoratori assunti nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023.
Esclusi: lavoratori assunti dopo il 31 marzo 2023.
N.b: l’importo spetta in misura piena solo ai lavoratori in forza per tutti i mesi dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023. Negli altri casi va fatto un ricalcolo.
Bisogna fare richiesta al datore di lavoro?
No, sarà inserita in automatico nella busta paga mese di competenza luglio 2024 e luglio 2025.
Quanto spetta?
LIVELLO | lug-24 | lug-25 | TOT |
Quadri | 303,81 € | 303,81 € | 607,62 € |
I | 273,67 € | 273,67 € | 547,34 € |
II | 236,73 € | 236,73 € | 473,46 € |
III | 202,34 € | 202,34 € | 404,68 € |
IV | 175,00 € | 175,00 € | 350,00 € |
V | 158,11 € | 158,11 € | 316,22 € |
VI | 141,95 € | 141,95 € | 283,90 € |
VII | 121,53 € | 121,53 € | 243,06 € |
Per conoscere l’importo:
- calcolare per quanti mesi il lavoratore è stato in forza nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2023;
- dividere l’importo teorico per 15 e moltiplicarlo per i mesi di lavoro tra gennaio 2022 e marzo 2023.
- L’importo potrebbe essere ridotto in caso per esempio di part time, assenze, aspettativa non retribuita, e i casi elencati in precedenza.
L’importo è netto?
No, lordo quindi assoggettato a contributi e tassazione Irpef ed è da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento.