I lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali hanno diritto, per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali:
- ad assentarsi dal lavoro;
- a percepire l’ordinaria retribuzione per le giornate lavorative di assenza;
- a ricevere quote aggiuntive o, in alternativa, a riposi compensativi per le giornate festive o non lavorative.
I giorni di assenza sono considerati a tutti gli effetti giornate lavorative. I giorni festivi e quelli non lavorativi, come per esempio il sabato in caso di settimana corta, vengono compensati con specifiche quote aggiuntive della retribuzione oppure con riposi compensativi che vanno goduti con immediatezza, subito dopo la fine delle operazioni di seggio.
Beneficiari sono i lavoratori subordinati chiamati a volgere le funzioni di:
- presidente di seggio e vicepresidente;
- segretario;
- scrutatore;
- rappresentanti di lista o di gruppo;
- rappresentanti dei partiti o gruppi politici;
- rappresentanti dei promotori in caso di referendum.
Cosa deve fare il lavoratore?
1. informare preventivamente il datore di lavoro;
2. consegnare apposita attestazione al datore di lavoro rilasciata dal presidente del seggio contenente il timbro della sezione elettorale, l’indicazione dei giorni trascorsi al seggio e l’orario di inizio e fine delle operazioni.
N.b: i permessi sono pagati dal datore di lavoro.