Guida alla patente a crediti nei cantieri

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare INL n. 4 del 23/09/2024 ha illustrato le prime indicazioni in merito alla patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili in vigore dal 1° ottobre 2024. Ecco una breve guida al nuovo strumento.

Cos’è la patente a crediti?

Dal funzionamento molto simile alla patente di guida a punti, è un nuovo strumento che, dal 1° ottobre 2024, servirà per poter svolgere le attività nei cantieri temporanei o mobili. È stato introdotto dal decreto PNRR per qualificare le aziende e i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri temporanei o mobili, prevedendo un sistema di punteggio basato sulla storicità dell’azienda, assenza di violazioni, formazione e investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Qual è l’obiettivo?

Migliorare la sicurezza sul lavoro prevenendo gli infortuni e contrastare il lavoro nero.

Chi è obbligato?

Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili di cui all’art. 89, c, 1, lett. a) del D.lgs. n. 81/2008.

Esclusi:

  • soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come, a titolo esemplificativo, geometri, ingegneri, architetti;
  • imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA di classe pari o superiore alla III.

Quali sono i cantieri temporanei o mobili interessati?

Luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile come da art. 89, c. 1, lettera a) del D.lgs. n. 81/2008 (allegato X):

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“1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.

Quali sono i requisiti?

  • Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro come da D.lgs. n. 81/2008;
  • possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità;
  • possesso  del DVR, nei casi previsti da normativa vigente;
  • designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nei casi previsti da normativa vigente;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti da normativa vigente.

Come viene rilasciata?

In formato digitale da INL, accedendo ad apposito portale. In attesa di ulteriori istruzioni e fino al 31 ottobre 2024, è possibile inviare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC al seguente indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

N.b: il modello è messo a disposizione dall’Ispettorato in allegato alla circ. INL n. 4/2024.

Quali informazioni contiene la patente?

  • Dati identificativi azienda/lavoratore autonomo titolare della patente;
  • dati anagrafici soggetto richiedente la patente;
  • numero e data rilascio della patente;
  • punteggio;
  • esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente o provvedimenti con conseguente decurtazione dei crediti.

Quanti crediti ha inizialmente la patente?

I crediti iniziali sono 30, ai quali si possono aggiungere (fino ad un massimo di 100):

  • 10 crediti in ragione della storicità dell’azienda, in base all’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • 20 crediti in caso di mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio (1 credito per ogni biennio successivo al rilascio fino ad un massimo di 20)
  • 40 crediti in relazione ad attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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Quando vengono decurtati i crediti?

In caso di violazioni e a seguito di provvedimento definitivo. A titolo esemplificativo:

  • omesso DVR -5 crediti;
  • omessi formazione e addestramento -2 crediti;
  • omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina RSPP -3 crediti;
  • infortunio del lavoratori dipendente a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro da -5 a -20 crediti (dipende dalla gravità).

N.b: se nello stesso accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Qual è il numero minimo di crediti?

Il minimo per poter lavorare in cantiere è 15, i crediti possono essere recuperati e quindi reintegrati. Il recupero è subordinato alla valutazione di una commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’Inail. La modalità tecnica per l’accreditamento dei crediti recuperati sarà comunicata con la pubblicazione del relativo applicativo.

Quando può essere revocata?

In caso di assenza di uno o più requisiti dichiarati. Il controllo sarà a campione e può avvenire d’ufficio o in occasione di accesso ispettivo (sia da parte dell’Ispettorato che da altri organi di vigilanza). Decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Quando può essere sospesa?

Fino a 12 mesi in caso di infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale. 

Quali sono le sanzioni?

Se si opera senza patente o con patente con meno di 15 crediti: sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore 6.000€, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

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Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC?

Fino al 31/10/2024. Dal 1° novembre 2024 l’operatività in cantiere sarà ammessa solo per le imprese e lavoratori autonomi che hanno fatto richiesta della patente tramite apposito portale, in modalità telematica.

Se l’azienda ha più sedi operative e potenzialmente più DVR e RSPP, come si interpreta la disposizione in merito ai requisiti?

Il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda, quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato RSPP e redatto i relativi DVR.

Come avviene l’accesso al portale per richiedere la patente?

Tramite SPID personale del legale rappresentante o tramite delegato, qualsiasi soggetto, con apposita delega scritta

Esempi aziende e lavoratori autonomi

  • Sistemazione e manutenzione agraria e forestale, imboschimento, creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (imprese non agricole), potature, piantumazioni, ecc.: si patente a crediti se operano all’interno di un cantiere di cui all’allegato X dell’art. 89, c. 1 lett a), D.lgs. n. 81/2008.
  • Archeologi: si patente a crediti se operano in cantiere. 
  • I cantieri navali di costruzione e manutenzione di imbarcazione: no patente a credit, ma se sono effettuati lavori edili o ingegneria civile devono essere in possesso di patente a crediti.
  • Cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione e installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica): no patente a crediti, ma se negli stessi vengono effettuati lavori edili o di ingegneria civile devono avere la patente a crediti.
  • Carico e scarico di materiali con l’ausilio di attrezzature di lavoro che rientrano nella mera fornitura, devono essere in possesso della patente a crediti: no patente a crediti.

 

Articolo aggiornato al 15 ottobre 2024 con le ultime FAQ Ispettorato del Lavoro.