Il Decreto Legge n. 60 del 7 maggio 2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, c.d. Decreto Coesione, ha introdotto delle interessanti novità per il mondo del lavoro. Al fine di incrementare l’occupazione nel settore privato, sono infatti previsti nuovi incentivi per l’assunzione di giovani e donne, decontribuzione per l’assunzione di disoccupati nel Mezzogiorno (ZES), contributi a fondo perduto destinati all’autoimprenditorialità.
Le principali misure in materia di nuove assunzioni sono:
Bonus giovani (art. 22)
Misura: esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi premi e contributi INAIL) nel limite massimo di:
- 500€ su base mensile per ogni lavoratore;
- 650€ su base mensile per ogni lavoratore in caso di assunzione presso una sede o unità produttiva in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Durata: massimo 24 mesi.
Beneficiari: datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato personale non dirigenziale under 35. Oltre i principi generali di cui all’art. 31, D. lgs. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che:
- nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
- nei sei mesi successivi non devono licenziare per giustificato motivo oggettivo lo stesso lavoratore o uno con stessa qualifica nella medesima unità produttiva, altrimenti l’esonero viene revocato e recuperato il beneficio già fruito.
Requisiti: giovani under 35 che non hanno mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Esclusi: rapporti di lavoro domestico e apprendistato.
L’esonero spetta anche in caso di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Cumulabilità: Si, solo con la super deduzione del 120%-130% (art. 4 D. lgs. n. 213/2023).
Necessaria autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Bonus donne (art. 23)
Misura: esonero del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650€ su base mensile (esclusi premi e contributi INAIL).
Durata: massimo 24 mesi.
Beneficiari: datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno:
- 6 mesi se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES);
- 24 mesi ovunque residenti.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.
Cumulabilità: si, solo con la super deduzione del 120%-130%.
Bonus ZES – Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (art. 24)
Misura: esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi INAIL). Limite: massimo 650€ su base mensile.
Durata: massimo 24 mesi.
Beneficiari: datori di lavoro privati che assumono un lavoratore subordinato non dirigente con contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. L’esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione del lavoratore per il quale è richiesto l’esonero.
Oltre i principi generali di cui all’art. 31, D. lgs. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che:
- nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
- nei sei mesi successivi non devono licenziare per giustificato motivo oggettivo lo stesso lavoratore o uno con stessa qualifica nella medesima unità produttiva, altrimenti l’esonero viene revocato e recuperato il beneficio già fruito.
Requisiti lavoratore:
- over 35;
- essere disoccupato da almeno 24 mesi;
- essere assunto presso una sede o unità produttiva ubicata nella ZES.
L’esonero spetta anche ai soggetti che alla data di assunzione sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente del Bonus ZES.
Cumulabilità: si, solo con la super deduzione del 120%-130%.
Necessaria autorizzazione da parte della Commissione Europea.
N.B: per l’applicazione degli incentivi previsti dal Decreto Coesione, bisogna attendere eventuali autorizzazioni della Commissione Europea e istruzioni da parte dell’INPS.