La Legge n. 213/2023, art, 1, comma 179 ( Legge di Bilancio 2024) ha introdotto un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% della retribuzione al posto del 30%, che solo per il 2024 è innalzato all’80%.
Con la circolare INPS n. 57 del 18 aprile 2024 sono state rese note le istruzioni operative e contabili, di seguito un breve riepilogo.
Destinatari: genitori lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
Non si tratta di un ulteriore mese di congedo parentale, ma di uno dei nove mesi spettanti. Uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi genitori o da uno soltanto.
Si può beneficiare dell’elevazione al 60% (80% per il 2024) entro i 6 anni di vita del bambino (o 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
Decorrenza: la nuova disposizione interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
La circolare INPS precisa che il congedo parentale è indennizzabile in misura maggiorata, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e 2024, anche nei casi in cui il congedo di maternità termini successivamente al 31 dicembre 2022 o al 31 dicembre 2023, per effetto dei periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Riepilogo retribuzione congedo parentale:
- 1 mese all’80% fino al 6º anno del bambino, se congedo di maternità o, in alternativa, di paternità terminato successivamente al 31 dicembre 2022;
- 1 mese al 60% (80% solo per il 2024) fino al 6º anno del bambino, se congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, terminato successivamente al 31 dicembre 2023;
- 7 mesi al 30% fino ai 12 anni del bambino;
- restanti mesi fino al limite di 10 o 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi) non indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e in tal caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.