L’Inps, con la circolare n. 45/2023, fornisce le istruzioni per poter usufruire del congedo parentale all’80%, previsto dalla legge di Bilancio 2023.
Previsione normativa. L’art. 1, comma 359, della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), ha disposto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese e fino al 6° anno di vita del bambino o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, o comunque non oltre il compimento della maggiore età.
Requisiti: essere genitori lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, e terminare il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
La circolare INPS n. 45/2023 ha fornito le istruzioni esclusivamente per il settore privato.
Destinatari: lavoratori dipendenti.
Elevazione indennità all’80% della retribuzione per un mese di congedo parentale: non si tratta di un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80%, ma di uno solo dei mesi dei tre mesi non trasferibili spettanti a ciascun genitore, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% sia fruita entro i 6 anni di vita del figlio o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Dunque, un solo mese per entrambi i genitori che può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
Decorrenza. La nuova previsione normativa riguarda i genitori che terminano, anche per un solo giorno, il congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2022.
Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente in modalità telematica attraverso:
- sito Inps;
- Contact Center Inps;
- patronato.