Il 9 ottobre 2023 sono stati forniti dei chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Decreto Lavoro (art. 24 D.l. 48/2023) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, del contratto di lavoro subordinato a termine sui contratti a tempo determinato, quei contratti di lavoro che hanno una durata predeterminata con l’apposizione di un termine. Il Decreto Lavoro è entrato in vigore il 5 maggio 2023, e il 9 ottobre scorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito utili chiarimenti sulle modalità di utilizzo con particolare riferimento alle nuove causali e al regime delle proroghe e dei rinnovi con la pubblicazione della circolare n. 9/2023.
Ma come è cambiato il contratto a termine, quali sono le principali novità e cosa è stato confermato?
Durata
La durata massima è confermata a 24 mesi, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. Confermata anche la possibilità di un ulteriore rapporto a termine di durata di 12 mesi, oltre i 24 mesi, se stipulato presso l’Ispettorato del Lavoro.
Confermate anche le proroghe, massimo 4 nei 24 mesi.
Le causali
I primi 12 mesi sono a-causali, quindi non è necessaria una ragione giustificatrice, se invece il contratto è superiore a 12 mesi è necessaria una causale.
La novità riguarda proprio l’introduzione di nuove causali che valorizzano il ruolo della contrattazione collettiva e il ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 9/2023 ha recentemente fornito dei chiarimenti in merito. Attualmente le causali sono:
- casi previsti dai contratti collettivi;
- in assenza di previsioni dei contratti collettivi, fino al 30/04/2024 per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- in sostituzione di altri lavoratori.
Dal 5 maggio 2023: “contatore” azzerato
Ai fini del computo di 12 mesi, si tiene conto dei contratti stipulati dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto. Il ministero spiega che quando si instaura un nuovo rapporto a termine o si proroga o rinnova un contratto in essere, per verificare se si superano i 12 mesi e quindi la necessità di una causale, si tiene conto solo dei contratti a termine stipulati dal 5 maggio, quelli prima rilevano solo per il computo dei 24 mesi.