Nel mese di Novembre ricorrono:

  • festività 1° novembre (Ognissanti);
  • ex festività 4 novembre (Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, festività abolita dal 1977).

Vediamo come vengono trattate queste due giornate in busta paga.

 1° novembre 2024

Nel 2024, il 1° novembre è una festività infrasettimanale, cadente di venerdì.

In assenza di lavoro, ai dipendenti non retribuiti con una quota fissa mensile, spetta un compenso pari a 1/6 della retribuzione settimanale.

In presenza di lavoro durante la giornata festiva, al lavoratore spetta il normale salario e una maggiorazione per le ore lavorate, come previsto dal CCNL applicato dall’azienda.

E se la festività infrasettimanale si verifica durante la Cassa Integrazione?

In tal caso bisogna fare una distinzione.

1) La festività è a carico dell’azienda per i lavoratori:

  • a orario ridotto;
  • sospesi a zero ore settimanali, se retribuiti a ore (non in misura fissa mensile) sospesi da non più di due settimane.

2) La festività è a carico della Cassa per i lavoratori:

  • sospesi a zero ore settimanali, se retribuiti a ore (non in misura fissa mensile) sospesi da oltre due settimane;
  • sospesi a zero ore settimanali, se retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

4 novembre 2024

Il 4 novembre è una festività abolita che viene celebrata la prima domenica del mese di novembre. La maggioranza dei CCNL prevede un trattamento economico come previsto per la festività cadente di domenica. Per esempio, per il CCNL Pulizia Industria è previsto un trattamento come per le festività coincidenti con la domenica. Quindi va verificato il contratto collettivo.

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